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Le donazioni in denaro o in beni materiali a Pangea Onlus godono di agevolazioni fiscali PDF Stampa E-mail
Le donazioni in denaro o in beni materiali a Pangea Onlus godono di agevolazioni fiscali (art. 13 D.L. n. 460/97)*

1- Per le donazioni in denaro
Per le donazioni in denaro conservate la ricevuta di versamento, o di bonifico, o l’estratto conto della carta di credito, poiché non è possibile fare donazioni in contanti.
I privati (persone fisiche soggette all’IRPEF) possono dedurre la donazione fino al 10% del reddito complessivo dichiarato, e non oltre i 70.000 euro annui (art. 14 Legge n. 80/2005). In alternativa c’è la possibilità di detrarre dall’imposta lorda il 19% delle somme donate fino ad un massimo di 2065,83€ (art. 13-bis, comma 1 lettera i-bis del D.P.R. 917/86).
Le imprese (enti soggetti all’IRES) possono dedurre la donazione in denaro fino al 10% del reddito complessivo dichiarato, e non oltre i 70.000 euro annui (art. 14 Legge n. 80/2005) oppure dedurre fino al 2% del reddito d’impresa dichiarato fino ad un massimo di 2065,83 euro.

2- Per le donazioni di beni in natura

Inoltre le imprese, ai sensi dell’art. 13 D.L. n. 460/97, possono cedere gratuitamente beni in natura, alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, il cui costo specifico complessivo non sia superiore a 1.032,91 euro. Tale costo specifico, vale a dire il costo sostenuto dall’impresa per la realizzazione o l’acquisto dei beni, concorre, con eventuali erogazioni liberali in denaro, alla formazione del limite di deducibilità indicato sopra.

Per fruire delle agevolazioni sopra indicate, l’impresa cedente:
ha l’obbligo di comunicare preventivamente al competente Ufficio delle Entrate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le singole cessioni di beni (la comunicazione è esclusa nei casi di beni facilmente deperibili e di modico valore);
deve annotare nei registri IVA, o in apposito prospetto, quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese, ai fini del recupero dell’IVA (art. 19-bis DPR n. 633/1972);
deve conservare la dichiarazione rilasciata da Pangea ONLUS nei cui confronti ha effettuato la cessione.
Pangea ONLUS deve rilasciare una dichiarazione all’impresa donante, in cui attesti l’impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali e a realizzare l’effettivo utilizzo diretto.
Per ulteriori chiarimenti, rivolgetevi al vostro commercialista o consultate la Guida alle agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali, elaborata dall’Agenzie delle Entrate.

(*) Le informazioni di carattere legale contenute in questa pagina valgono per l'Italia.

 
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